Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 11
8 / 256Licenziamento degli agenti in esperimento
In vigore dal 17 mar 1938
Durante l'esperimento le guardie che non tengono regolare condotta o risultano inette al servizio sono proposte per il licenziamento dalla direzione della scuola o dello stabilimento presso il quale prestano servizio.
Il Ministero può provvedere al licenziamento delle guardie in esperimento anche senza la proposta della direzione, tenendo presenti i risultati della frequenza alla scuola e le informazioni sul servizio prestato nello stabilimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-11