Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 7
Nomina. Atto di ferma e assegnazione
In vigore dal 31 mag 1947
Il Ministero autorizza i procuratori del Re dei rispettivi circondari ad emettere il decreto di nomina a guardia in esperimento a favore degli aspiranti prescelti, previa visita medica, e contemporaneamente assegna gli arruolati alla scuola o ad uno stabilimento.
Le nomine hanno decorrenza dal 1° o dal 16 del mese.
Gli arruolati devono sottoscrivere l'atto col quale contraggono la ferma per tre anni, e prestare giuramento nelle forme prescritte avanti il procuratore del Re.
Il decreto di nomina, in originale ed in due copie conformi, l'atto di arruolamento ed il verbale di giuramento sono trasmessi al Ministero entro 5 giorni dalla data dell'emissione del decreto.
L'atto originale di giuramento è redatto in carta da bollo, e la spesa occorrente è a carico dell'aspirante.
Gli atti relativi all'assunzione della prima ferma o delle rafferme successive, e le istanze per esservi ammessi possono essere redatti in carta semplice.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "In deroga al disposto dell'art. 7 del regolamento per il Corpo, approvato con il regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, le nomine ad allievi a favore degli aspiranti prescelti hanno decorrenza da qualsiasi giorno del mese".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-7