Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 4

Reclutamento

In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti sono reclutati per arruolamento volontario tra gli aspiranti che abbiano i requisiti seguenti: 1) essere cittadini italiani o naturalizzati; 2) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista; 3) avere età non maggiore di 28 e non minore di 20 anni, salvi gli aumenti stabiliti da speciali disposizioni; 4) avere statura non inferiore a metri 1,60, essere di sana e robusta costituzione, e immuni da difetti fisici; 5) avere compiuto il corso superiore elementare (5ª classe); 6) non avere subito condanne penali per delitti, nè essere stati sottoposti a misure di sicurezza; 7) aver sempre tenuto buona condotta; non essere stati espulsi da pubblici uffici; non essere stati puniti per gravi infrazioni alla disciplina e non avere riportato qualifiche inferiori a quella di « buono » durante il servizio militare o in altri Corpi armati. Saranno osservate, per quanto applicabili, le norme di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, circa l'ordine delle preferenze a parità di merito.
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Reclutamento (Art. 4 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo