Regolamento per il corpo degli agenti di custodia›Titolo I
Art. 1
Organizzazione, compiti e dipendenza
In vigore dal 17 mar 1938
Il Corpo degli agenti di custodia è militarmente organizzato ed è costituito per assicurare l'ordine e la disciplina negli stabilimenti di pena e di misure di sicurezza, secondo le disposizioni e per le finalità delle leggi e dei regolamenti.
Al Corpo degli agenti di custodia spetta anche la vigilanza esterna degli stabilimenti e possono essere affidati altri servizi nell'interesse dell'Amministrazione.
Il Corpo dipende dal Ministero di grazia e giustizia.
Nelle giurisdizioni delle sezioni di corte d'appello le attribuzioni conferite dal presente regolamento al procuratore generale sono devolute all'avvocato generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-1