Regolamento per il corpo degli agenti di custodia›Titolo I
Art. 2
Organico, graduazione, equiparazione
In vigore dal 17 mar 1938
Il ruolo organico e l'ordine gerarchico del Corpo sono determinati dalla tabella A annessa al presente regolamento.
Sono graduati i comandanti, i capiguardia e i sottocapiguardia.
Agli effetti della determinazione degli stipendi e delle paghe, dei supplementi di servizio attivo, degli aumenti periodici, dell'indennità militare, e dell'indennità militare speciale ai graduati del Corpo degli agenti di custodia, si applica il trattamento fatto ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri reali, intendendosi equiparati i comandanti ai marescialli di alloggio maggiori, i capiguardia di 1ª classe ai marescialli d'alloggio capi, i capiguardia di 2ª classe ai marescialli d'alloggio, i sottocapiguardia di 1ª classe ai brigadieri e i sottocapi di 2ª classe ai vicebrigadieri.
Storico versioni
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