Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo I

Art. 2

Organico, graduazione, equiparazione

In vigore dal 17 mar 1938
Il ruolo organico e l'ordine gerarchico del Corpo sono determinati dalla tabella A annessa al presente regolamento. Sono graduati i comandanti, i capiguardia e i sottocapiguardia. Agli effetti della determinazione degli stipendi e delle paghe, dei supplementi di servizio attivo, degli aumenti periodici, dell'indennità militare, e dell'indennità militare speciale ai graduati del Corpo degli agenti di custodia, si applica il trattamento fatto ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri reali, intendendosi equiparati i comandanti ai marescialli di alloggio maggiori, i capiguardia di 1ª classe ai marescialli d'alloggio capi, i capiguardia di 2ª classe ai marescialli d'alloggio, i sottocapiguardia di 1ª classe ai brigadieri e i sottocapi di 2ª classe ai vicebrigadieri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo