Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 9
Indennità di vestizione
In vigore dal 17 mar 1938
Agli ammessi nel Corpo degli agenti di custodia è corrisposta una indennità di vestizione di lire 600.
Tale indennità è accreditata al fondo individuale dell'agente per la quota di L. 400 dopo che sia avvenuta la provvista del vestiario e del corredo uniforme, eseguita dalla Amministrazione sino alla concorrenza di detta somma.
L'accreditamento della residua quota di L. 200 ha luogo dopo avvenuta la conferma a guardia effettiva e dopo che sia stata eseguita la provvista del vestiario e corredo uniforme ancora occorrente sino a concorrenza della quota stessa.
Nel caso di cessazione dal servizio per qualsiasi motivo l'avanzo eventuale di detta indennità disponibile sul fondo individuale dell'agente, e il ricavato della vendita a prezzo di stima del vestiario e corredo uniforme, acquistati con la cennata indennità e ritirati all'agente perché a lui non strettamente necessari, sono versati all'Erario in conto entrate eventuali del Tesoro.
Storico versioni
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