Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 13

Rinnovazione della ferma

In vigore dal 17 mar 1938
Le domande di rafferma sono trasmesse al Ministero due mesi prima della scadenza della ferma o della rafferma in corso, corredate dell'estratto matricolare dell'agente, del certificato sanitario, del parere motivato dell'autorità dirigente e della commissione di disciplina espresso in base alla condotta dell'agente ed alla idoneità morale e fisica di lui a continuare nel servizio. Il Ministero, con provvedimento insindacabile, o dispone la rinnovazione della ferma, o dispensa l'agente dal servizio, o sospende di provvedere per il termine di un anno. Alla scadenza di tale termine improrogabile sono richieste ulteriori informazioni a norma della prima parte del presente articolo, e si provvede alla concessione della rafferma o alla dispensa dal servizio. In ogni caso la rafferma non può essere concessa all'agente che nell'ultimo anno non ha conseguito la classifica di buono. L'atto di rinnovazione della ferma è sottoscritto dall'agente avanti l'autorità dirigente lo stabilimento. Il periodo di esperimento, al quale venga sottoposto l'agente alla scadenza della ferma o della rafferma, non si computa agli effetti del tempo utile per il conseguimento del premio di rafferma e dell'aumento di paga per rafferma.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-13

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