Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 13
10 / 256Rinnovazione della ferma
In vigore dal 17 mar 1938
Le domande di rafferma sono trasmesse al Ministero due mesi prima della scadenza della ferma o della rafferma in corso, corredate dell'estratto matricolare dell'agente, del certificato sanitario, del parere motivato dell'autorità dirigente e della commissione di disciplina espresso in base alla condotta dell'agente ed alla idoneità morale e fisica di lui a continuare nel servizio.
Il Ministero, con provvedimento insindacabile, o dispone la rinnovazione della ferma, o dispensa l'agente dal servizio, o sospende di provvedere per il termine di un anno. Alla scadenza di tale termine improrogabile sono richieste ulteriori informazioni a norma della prima parte del presente articolo, e si provvede alla concessione della rafferma o alla dispensa dal servizio.
In ogni caso la rafferma non può essere concessa all'agente che nell'ultimo anno non ha conseguito la classifica di buono.
L'atto di rinnovazione della ferma è sottoscritto dall'agente avanti l'autorità dirigente lo stabilimento.
Il periodo di esperimento, al quale venga sottoposto l'agente alla scadenza della ferma o della rafferma, non si computa agli effetti del tempo utile per il conseguimento del premio di rafferma e dell'aumento di paga per rafferma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-13