Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 99

Condanna di agenti ed espulsione di essi dal Corpo

In vigore dal 17 mar 1938
L'agente condannato con sentenza passata in giudicato per delitto doloso a pena restrittiva della libertà personale è di diritto espulso dal Corpo con le conseguenze di cui all'. Non si fa luogo a giudizio disciplinare, anche se fu in precedenza iniziato o sospeso. L'espulsione è ordinata con decreto ministeriale che viene comunicato all'interessato a mezzo della direzione dell'ultimo stabilimento ove egli ha prestato servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-99

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Condanna di agenti ed espulsione di essi dal Corpo (Art. 99 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo