Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 99
Condanna di agenti ed espulsione di essi dal Corpo
In vigore dal 17 mar 1938
L'agente condannato con sentenza passata in giudicato per delitto doloso a pena restrittiva della libertà personale è di diritto espulso dal Corpo con le conseguenze di cui all'. Non si fa luogo a giudizio disciplinare, anche se fu in precedenza iniziato o sospeso. L'espulsione è ordinata con decreto ministeriale che viene comunicato all'interessato a mezzo della direzione dell'ultimo stabilimento ove egli ha prestato servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-99