Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 98

Agenti sottoposti a procedimento penale

In vigore dal 17 mar 1938
L'agente sottoposto a procedimento penale per delitto può essere sospeso dalle funzioni e dalle competenze; dev'essere immediatamente sospeso quando sia stato arrestato o sia stato emesso contro di lui ordine o mandato di cattura o di arresto. Nel decreto di sospensione può disporsi che alla moglie e ai figli minorenni dell'agente sospeso sia corrisposto, fino al passaggio in giudicato della sentenza che lo riguarda, un assegno alimentare non superiore al terzo dello stipendio o della paga di cui egli era fornito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-98

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Agenti sottoposti a procedimento penale (Art. 98 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo