Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 100

Giudizio disciplinare a seguito di procedimento penale

In vigore dal 17 mar 1938
In ogni altra ipotesi di condanna, o quando il procedimento penale è definito con sentenza di non doversi procedere o di assoluzione, si fa luogo al giudizio disciplinare o si riprende quello iniziato e sospeso, a meno che la sentenza abbia escluso il fatto, oggetto del procedimento disciplinare, o abbia dichiarato che l'incolpato non l'ha commesso, o non vi ha concorso. Se era stata disposta la sospensione dalle funzioni e dalle competenze dell'agente, il provvedimento può essere mantenuto sino alla definizione del procedimento disciplinare. Se l'autorità giudiziaria, con sentenza irrevocabile, dichiara non doversi procedere o assolve l'agente perché il fatto, oggetto del procedimento disciplinare, non sussiste o perché l'incolpato non l'ha commesso o non vi ha concorso, l'agente è immediatamente reintegrato nelle funzioni e nelle sue competenze, corrispondendogli tutti gli assegni trattenutigli durante la sospensione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-100

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Giudizio disciplinare a seguito di procedimento penale (Art. 100 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo