Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 100
77 / 256Giudizio disciplinare a seguito di procedimento penale
In vigore dal 17 mar 1938
In ogni altra ipotesi di condanna, o quando il procedimento penale è definito con sentenza di non doversi procedere o di assoluzione, si fa luogo al giudizio disciplinare o si riprende quello iniziato e sospeso, a meno che la sentenza abbia escluso il fatto, oggetto del procedimento disciplinare, o abbia dichiarato che l'incolpato non l'ha commesso, o non vi ha concorso.
Se era stata disposta la sospensione dalle funzioni e dalle competenze dell'agente, il provvedimento può essere mantenuto sino alla definizione del procedimento disciplinare.
Se l'autorità giudiziaria, con sentenza irrevocabile, dichiara non doversi procedere o assolve l'agente perché il fatto, oggetto del procedimento disciplinare, non sussiste o perché l'incolpato non l'ha commesso o non vi ha concorso, l'agente è immediatamente reintegrato nelle funzioni e nelle sue competenze, corrispondendogli tutti gli assegni trattenutigli durante la sospensione.
Storico versioni
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