Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 95
Misure cautelari per gli agenti denunciati alla commissione distrettuale
In vigore dal 17 mar 1938
L'agente sottoposto al giudizio della commissione distrettuale di disciplina può essere rinchiuso, per il tempo strettamente necessario, in una sala d'isolamento. L'ordine è dato dal direttore, ma deve essere immediatamente comunicato al Ministero per la conferma.
Il Ministero può altresì ordinare che l'agente denunciato alla commissione distrettuale sia sospeso dalle funzioni e dalle competenze.
Nel decreto di sospensione può disporsi che alla moglie e ai figli minorenni dell'agente sospeso, sino alla definizione del procedimento disciplinare, sia corrisposto un assegno alimentare non superiore al terzo dello stipendio o paga di cui egli era fornito.
Se il procedimento disciplinare è definito con provvedimento diverso dall'espulsione, l'agente è reintegrato in servizio con le competenze trattenutegli per tutto il tempo della sospensione, dedotto quanto alla famiglia fosse stato già eventualmente corrisposto a titolo di assegno alimentare, a meno che nel decreto di reintegrazione non venga disposta la perdita totale o parziale delle competenze stesse.
Storico versioni
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