Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 101

Reati punibili secondo il codice penate militare

In vigore dal 17 mar 1938
Si puniscono secondo il codice penale militare e dai tribunali militari: a) l'ammutinamento; b) la rivolta; c) la diserzione qualificata, cioè con l'asportazione di armi da fuoco di pertinenza dell'Amministrazione; d) la insubordinazione accompagnata da minacce o da vie di fatto; e) la vendita o alienazione di oggetti di pertinenza dello Stato. La condanna inflitta agli agenti dai tribunali militari trae seco, di diritto, la espulsione dal Corpo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-101

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