Regolamento per il corpo degli agenti di custodia›Titolo IV
Art. 105
Acquisto di generi per la mensa
In vigore dal 17 mar 1938
All'acquisto di generi per la mensa provvedono direttamente gli agenti sotto la sorveglianza del comandante o del capoguardia e della direzione. Questa ha l'obbligo, sopratutto, di vigilare che le spese siano mantenute nei convenienti limiti, in modo da escludere passività o disordini contabili.
Le provviste possono richiedersi anche, se si ritenga necessario o conveniente in relazione ai luoghi, ad uno o più fornitori fissi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-105