Regolamento per il corpo degli agenti di custodia›Titolo IV
Art. 105
232 / 256Acquisto di generi per la mensa
In vigore dal 17 mar 1938
All'acquisto di generi per la mensa provvedono direttamente gli agenti sotto la sorveglianza del comandante o del capoguardia e della direzione. Questa ha l'obbligo, sopratutto, di vigilare che le spese siano mantenute nei convenienti limiti, in modo da escludere passività o disordini contabili.
Le provviste possono richiedersi anche, se si ritenga necessario o conveniente in relazione ai luoghi, ad uno o più fornitori fissi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-105