Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 103

Notifica delle classifiche e revisione

In vigore dal 17 mar 1938
La classifica annuale deve essere comunicata all'interessato, che appone la sua firma sul foglio di comunicazione. Entro dieci giorni dalla comunicazione l'interessato può domandare la revisione della classifica al Ministero, presentando istanza al direttore dello stabilimento. Sulle domande di revisione provvede la commissione di cui all', la quale può modificare anche in peggio la classifica. La conferma o la modifica della classifica è comunicata all'interessato per mezzo della direzione dello stabilimento in cui presta servizio, ed è annotata nel prospetto informativo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-103

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Notifica delle classifiche e revisione (Art. 103 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo