Regolamento per il corpo degli agenti di custodia›Titolo IV
Art. 104
Obbligo della mensa in comune - Esenzioni
In vigore dal 17 mar 1938
La mensa in comune è obbligatoria per tutti gli agenti, anche presso le scuole. Ne sono esenti soltanto i comandanti e i capiguardia; gli altri agenti ne sono esenti se ammogliati o vedovi con prole.
Sono dispensati, qualora lo chiedano, dal prendere parte alla mensa in comune gli agenti celibi che convivono in famiglia coi genitori o con fratelli o sorelle, siano o no a carico, oppure con figli naturali riconosciuti.
La mensa in comune non è obbligatoria negli stabilimenti in cui gli agenti che potrebbero parteciparvi sono in numero minore di cinque.
La quota personale massima di spesa per la mensa è stabilita dal direttore e comunicata al Ministero per la conferma.
Storico versioni
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