Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo IV

Art. 104

Obbligo della mensa in comune - Esenzioni

In vigore dal 17 mar 1938
La mensa in comune è obbligatoria per tutti gli agenti, anche presso le scuole. Ne sono esenti soltanto i comandanti e i capiguardia; gli altri agenti ne sono esenti se ammogliati o vedovi con prole. Sono dispensati, qualora lo chiedano, dal prendere parte alla mensa in comune gli agenti celibi che convivono in famiglia coi genitori o con fratelli o sorelle, siano o no a carico, oppure con figli naturali riconosciuti. La mensa in comune non è obbligatoria negli stabilimenti in cui gli agenti che potrebbero parteciparvi sono in numero minore di cinque. La quota personale massima di spesa per la mensa è stabilita dal direttore e comunicata al Ministero per la conferma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-104

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Obbligo della mensa in comune - Esenzioni (Art. 104 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo