Regolamento per il corpo degli agenti di custodia›Titolo IV
Art. 108
Esenzione dalla spesa per la mensa
In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti assenti per servizio, per licenza, od ammalati per oltre 24 ore non concorrono alla spesa della mensa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-108