Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 113

Consegna del corredo

In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti arruolati o riammessi non ricevono alcun effetto di vestiario o di corredo finché non siano giunti alla scuola o allo stabilimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-113

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Consegna del corredo (Art. 113 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo