Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 115

Rinnovazione della divisa e del corredo

In vigore dal 17 mar 1938
L'agente che deve rifornirsi di oggetti di divisa deperiti o distrutti prima del tempo stabilito per la durata normale è sottoposto alla ritenuta mensile straordinaria sino al totale pagamento degli oggetti ricevuti. Se sia provato che il deterioramento o la necessità della rinnovazione innanzi tempo dei detti oggetti debba attribuirsi ad eventualità di servizio, l'Amministrazione risarcisce il danno con l'equivalente versamento sul fondo individuale dell'agente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-115

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