Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 118
Obbligo del comandante e dei capiguardia di pernottare nello stabilimento
In vigore dal 17 mar 1938
I comandanti e i capiguardia che non abbiano l'alloggio nell'interno dello stabilimento sono obbligati a pernottare nello stabilimento, nel quale è destinata per loro apposita camera.
Può però il direttore, ove lo consentano le esigenze di servizio, concedere loro di pernottare fuori dello stabilimento, ma non più di tre volte la settimana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-118