Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 122
Malattia degli agenti in licenza od in libera uscita
In vigore dal 17 mar 1938
L'agente che si ammala mentre è in licenza deve entrare nell'infermeria dello stabilimento locale, a meno che dal direttore di questo non venga autorizzato a curarsi a casa.
Ove nel luogo della licenza non esistano stabilimenti, l'agente deve far pervenire alla direzione da cui dipende, a mezzo dei Reali Carabinieri, un certificato attestante le sue condizioni di salute.
L'agente ammalatosi durante la libera uscita, e che si trovi nell'impossibilità di rientrare nello stabilimento, deve farne pervenire immediato avviso alla direzione, la quale disporrà gli accertamenti del caso.
Storico versioni
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