Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 127
Morte degli agenti
In vigore dal 20 giu 1976
Nel caso di morte di un agente, l'autorità dirigente ne avverte i parenti per mezzo del podestà del comune ove risiedono, e fa compilare in doppio esemplare un inventario di tutti gli oggetti, delle somme, dei debiti e dei crediti del defunto.
Le spese occorrenti per i funerali sono, fino alla concorrenza di L. 300, sostenute dall'Amministrazione, la quale vi farà fronte coi fondi risultanti dalle economie sul capitolo delle paghe del personale di custodia.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "Il contributo delle spese funerarie, previsto dall'articolo 127 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, e' elevato da L. 300 a L. 1000".
- La L. 9 novembre 1950, n. 992, nel modificare l'art. 34, comma 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo per le spese funerarie per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall'art. 34 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e' elevato a lire ottomila".
- La L. 26 aprile 1976, n. 353, nel modificare l'art. 34, comma 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Il contributo statale per le spese funerarie per i sottufficiali, gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'articolo 1 della legge 9 novembre 1950, n. 992, e' elevato a L. 30.000, a decorrere dal 1 gennaio 1976. Il contributo di cui al precedente comma e' concesso anche nei casi di decesso degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia a decorrere dalla suddetta data del 1 gennaio 1976".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-127