Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 124

Ritiro degli oggetti appartenenti ai malati ricoverati all'ospedale

In vigore dal 17 mar 1938
Quando un agente debba entrare nell'ospedale, il comandante o capoguardia redige, in doppio esemplare, un inventario degli oggetti ed effetti lasciati dall'agente nello stabilimento, e ne cura la conservazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-124

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Ritiro degli oggetti appartenenti ai malati ricoverati all'ospedale (Art. 124 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo