Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 124
Ritiro degli oggetti appartenenti ai malati ricoverati all'ospedale
In vigore dal 17 mar 1938
Quando un agente debba entrare nell'ospedale, il comandante o capoguardia redige, in doppio esemplare, un inventario degli oggetti ed effetti lasciati dall'agente nello stabilimento, e ne cura la conservazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-124