Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 124
94 / 256Ritiro degli oggetti appartenenti ai malati ricoverati all'ospedale
In vigore dal 17 mar 1938
Quando un agente debba entrare nell'ospedale, il comandante o capoguardia redige, in doppio esemplare, un inventario degli oggetti ed effetti lasciati dall'agente nello stabilimento, e ne cura la conservazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-124