Art. 124 · Ritiro degli oggetti appartenenti ai malati ricoverati all'ospedale
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 124

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Ritiro degli oggetti appartenenti ai malati ricoverati all'ospedale

In vigore dal 17 mar 1938
Quando un agente debba entrare nell'ospedale, il comandante o capoguardia redige, in doppio esemplare, un inventario degli oggetti ed effetti lasciati dall'agente nello stabilimento, e ne cura la conservazione.
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