Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 120
Locali destinati agli agenti di custodia
In vigore dal 17 mar 1938
Oltre alla caserma per gli agenti, ogni stabilimento è provvisto:
1) di una sala per la mensa in comune;
2) di un locale per deposito delle armi;
3) di una o più sale d'isolamento;
4) di un locale per la conservazione degli abiti civili degli agenti, quando non possono essere tenuti, per ragioni di convenienza, nella caserma;
5) di una sala di convegno con biblioteca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-120