Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 120

Locali destinati agli agenti di custodia

In vigore dal 17 mar 1938
Oltre alla caserma per gli agenti, ogni stabilimento è provvisto: 1) di una sala per la mensa in comune; 2) di un locale per deposito delle armi; 3) di una o più sale d'isolamento; 4) di un locale per la conservazione degli abiti civili degli agenti, quando non possono essere tenuti, per ragioni di convenienza, nella caserma; 5) di una sala di convegno con biblioteca.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-120

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