Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 116
Obbligo di alloggiare nello stabilimento
In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti hanno l'obbligo di alloggiare nello stabilimento, ove sono provvisti degli oggetti letterecci e degli arredi indicati nell'annessa tabella C.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-116