Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 116

Obbligo di alloggiare nello stabilimento

In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti hanno l'obbligo di alloggiare nello stabilimento, ove sono provvisti degli oggetti letterecci e degli arredi indicati nell'annessa tabella C.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-116

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Obbligo di alloggiare nello stabilimento (Art. 116 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo