Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 116
86 / 256Obbligo di alloggiare nello stabilimento
In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti hanno l'obbligo di alloggiare nello stabilimento, ove sono provvisti degli oggetti letterecci e degli arredi indicati nell'annessa tabella C.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-116