Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 111
Obbligo di vestire la divisa
In vigore dal 17 mar 1938
La divisa e l'armamento degli agenti sono stabiliti dall'annessa tabella B, nella quale è anche determinata la durata dei singoli oggetti.
Salvo quando è disposto nell' per gli agenti addetti agli stabilimenti ed alle sezioni speciali per minorenni e per quelli addetti ai riformatori giudiziari, gli agenti in servizio debbono sempre indossare la divisa completa; solo quando sono di libera uscita hanno facoltà di vestire l'abito borghese.
Il comandante o capoguardia deve accertarsi, mediante frequenti visite, che gli agenti siano sempre provvisti di tutto il vestiario prescritto, e che curino la buona conservazione di esso e delle armi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-111