Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 111

Obbligo di vestire la divisa

In vigore dal 17 mar 1938
La divisa e l'armamento degli agenti sono stabiliti dall'annessa tabella B, nella quale è anche determinata la durata dei singoli oggetti. Salvo quando è disposto nell' per gli agenti addetti agli stabilimenti ed alle sezioni speciali per minorenni e per quelli addetti ai riformatori giudiziari, gli agenti in servizio debbono sempre indossare la divisa completa; solo quando sono di libera uscita hanno facoltà di vestire l'abito borghese. Il comandante o capoguardia deve accertarsi, mediante frequenti visite, che gli agenti siano sempre provvisti di tutto il vestiario prescritto, e che curino la buona conservazione di esso e delle armi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-111

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Obbligo di vestire la divisa (Art. 111 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo