Regolamento per il corpo degli agenti di custodia›Titolo IV
Art. 110
Soppressione della mensa
In vigore dal 17 mar 1938
Nel caso di soppressione della mensa, tutto il materiale relativo rimane in deposito presso il contabile o l'autorità dirigente, perché possa servire quando si riattivi la mensa stessa. Le eventuali economie sono versate al fondo dei profitti realizzati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-110