Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo IV

Art. 110

Soppressione della mensa

In vigore dal 17 mar 1938
Nel caso di soppressione della mensa, tutto il materiale relativo rimane in deposito presso il contabile o l'autorità dirigente, perché possa servire quando si riattivi la mensa stessa. Le eventuali economie sono versate al fondo dei profitti realizzati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-110

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Soppressione della mensa (Art. 110 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo