Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo IV

Art. 106

Ritenuta per la mensa

In vigore dal 17 mar 1938
Al termine di ogni mese, dalla paga di ciascun agente si deduce la quota per la costituzione del fondo mensa del mese successivo. Il fondo stesso è custodito dal contabile o dall'autorità dirigente, che provvede ogni mese al saldo delle fatture presentate dai fornitori e delle note che vengono prodotte dagli agenti incaricati. È assolutamente vietato di servirsi di detto fondo per qualsiasi altro uso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-106

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