Regolamento per il corpo degli agenti di custodia›Titolo IV
Art. 106
233 / 256Ritenuta per la mensa
In vigore dal 17 mar 1938
Al termine di ogni mese, dalla paga di ciascun agente si deduce la quota per la costituzione del fondo mensa del mese successivo. Il fondo stesso è custodito dal contabile o dall'autorità dirigente, che provvede ogni mese al saldo delle fatture presentate dai fornitori e delle note che vengono prodotte dagli agenti incaricati.
È assolutamente vietato di servirsi di detto fondo per qualsiasi altro uso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-106