Regolamento per il corpo degli agenti di custodia›Titolo IV
Art. 107
Rendiconti e verificazioni
In vigore dal 17 mar 1938
Alla fine di ogni mese il comandante o capoguardia pubblica nella sala mensa il rendiconto della gestione debitamente controllato dal ragioniere capo e vistato dal direttore, affinché tutti gli agenti possano averne conoscenza.
La direzione ha l'obbligo di eseguire frequenti ispezioni e verificazioni per accertarsi del modo come procede il servizio della mensa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-107