Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo IV

Art. 107

Rendiconti e verificazioni

In vigore dal 17 mar 1938
Alla fine di ogni mese il comandante o capoguardia pubblica nella sala mensa il rendiconto della gestione debitamente controllato dal ragioniere capo e vistato dal direttore, affinché tutti gli agenti possano averne conoscenza. La direzione ha l'obbligo di eseguire frequenti ispezioni e verificazioni per accertarsi del modo come procede il servizio della mensa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-107

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Rendiconti e verificazioni (Art. 107 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo