Art. 107 · Rendiconti e verificazioni
Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo IV

Art. 107

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Rendiconti e verificazioni

In vigore dal 17 mar 1938
Alla fine di ogni mese il comandante o capoguardia pubblica nella sala mensa il rendiconto della gestione debitamente controllato dal ragioniere capo e vistato dal direttore, affinché tutti gli agenti possano averne conoscenza. La direzione ha l'obbligo di eseguire frequenti ispezioni e verificazioni per accertarsi del modo come procede il servizio della mensa.
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