Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 112

Provvista degli oggetti di divisa - Indennità

In vigore dal 17 mar 1938
Gli oggetti di divisa, di corredo, di bardatura sono provveduti direttamente dall'Amministrazione ed addebitati al fondo dei singoli agenti. Sullo stesso fondo gravano altresì le spese per riparazione e rinnovamento che si rendano necessarie. A tutti gli agenti è corrisposta una indennità giornaliera di L. 0,50 pagabile mensilmente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-112

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Provvista degli oggetti di divisa - Indennità (Art. 112 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo