Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 112
Provvista degli oggetti di divisa - Indennità
In vigore dal 17 mar 1938
Gli oggetti di divisa, di corredo, di bardatura sono provveduti direttamente dall'Amministrazione ed addebitati al fondo dei singoli agenti. Sullo stesso fondo gravano altresì le spese per riparazione e rinnovamento che si rendano necessarie.
A tutti gli agenti è corrisposta una indennità giornaliera di L. 0,50 pagabile mensilmente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-112