Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 117
Alloggio e indennità relativa
In vigore dal 17 mar 1938
I comandanti e i capiguardia nell'esercizio delle loro funzioni, ed i sottocapi incaricati delle attribuzioni del grado superiore hanno diritto all'alloggio in natura o ad una corrispondente indennità.
Ai sottocapiguardia ed alle guardie ammogliati o vedovi con prole minorenne, o celibi con figli naturali legalmente riconosciuti e minorenni, i quali non alloggino nello stabilimento, è corrisposta una indennità giornaliera di lire 1,50, elevabile a L. 2 nelle residenze con popolazione superiore a 50.000 abitanti, e a L. 2,50 nelle residenze con 250.000 abitanti e più. Si fa sempre luogo alla concessione dell'alloggio in natura, escludendo la corresponsione della indennità d'alloggio, quando l'agente occupi un alloggio di proprietà demaniale per il quale sia fissata una pigione inferiore all'indennità di alloggio.
È assolutamente vietato a tutti gli agenti, che a qualunque titolo alloggiano nello stabilimento, di accogliervi, anche in via temporanea, persone che non facciano parte delle loro famiglie; è anche loro vietato di farvi accedere i detenuti, salvo casi eccezionali e col permesso del direttore.
Storico versioni
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