Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 114

Alterazione della divisa

In vigore dal 17 mar 1938
È vietato arrecare qualsiasi alterazione o modificazione agli oggetti di divisa. Nel caso si contravvenga, alla norma suddetta, le spese per ridurre gli oggetti nella forma prescritta dal regolamento sono a carico dell'agente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-114

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Alterazione della divisa (Art. 114 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo