Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 121
Cura degli agenti
In vigore dal 17 mar 1938
In caso di malattia, gli agenti sono curati in apposita infermeria dello stabilimento e provveduti, a spese dell'Amministrazione, dei medicinali occorrenti e del vitto dietetico indicato nell'annessa tabella D.
Dove non esiste infermeria, o quando sia necessario a giudizio motivato del medico, essi sono curati a spese dell'Amministrazione in un ospedale militare o, in mancanza, in un ospedale civile. Le spese di trasporto eventualmente occorrenti sono a carico dell'Amministrazione.
Agli ammogliati e a coloro che sono esenti dalla mensa in comune è data facoltà di curarsi a proprie spese presso la rispettiva famiglia nella stessa residenza; in tal caso, sentito il parere del sanitario, può essere concessa dalla direzione la somministrazione gratuita dei medicinali, sempre quando risulti la impossibilità del trasferimento dell'agente nell'infermeria dello stabilimento o all'ospedale militare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-121