Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 121

Cura degli agenti

In vigore dal 17 mar 1938
In caso di malattia, gli agenti sono curati in apposita infermeria dello stabilimento e provveduti, a spese dell'Amministrazione, dei medicinali occorrenti e del vitto dietetico indicato nell'annessa tabella D. Dove non esiste infermeria, o quando sia necessario a giudizio motivato del medico, essi sono curati a spese dell'Amministrazione in un ospedale militare o, in mancanza, in un ospedale civile. Le spese di trasporto eventualmente occorrenti sono a carico dell'Amministrazione. Agli ammogliati e a coloro che sono esenti dalla mensa in comune è data facoltà di curarsi a proprie spese presso la rispettiva famiglia nella stessa residenza; in tal caso, sentito il parere del sanitario, può essere concessa dalla direzione la somministrazione gratuita dei medicinali, sempre quando risulti la impossibilità del trasferimento dell'agente nell'infermeria dello stabilimento o all'ospedale militare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-121

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Cura degli agenti (Art. 121 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo