Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 126

Trattamento giuridico degli agenti ammalati

In vigore dal 25 mar 1953
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia- ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1953, n. 77

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-126

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Trattamento giuridico degli agenti ammalati (Art. 126 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo