Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo V

Art. 131

Divieto di abbandono del servizio

In vigore dal 17 mar 1938
Nessun agente può abbandonare il servizio, al quale è stato destinato, prima di essere sostituito; e non può venirne distolto se non dal capoguardia o da chi ne fa temporaneamente le veci, o dall'autorità dirigente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-131

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Divieto di abbandono del servizio (Art. 131 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo