Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo V

Art. 132

Servizio negli stabilimenti e nelle sezioni per donne

In vigore dal 17 mar 1938
Negli stabilimenti e nelle sezioni per donne il servizio degli agenti è limitato alla vigilanza esterna; in caso di bisogno essi possono accedere all'interno, purchè accompagnati da una suora o da una guardiana.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-132

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Servizio negli stabilimenti e nelle sezioni per donne (Art. 132 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo