Regolamento per il corpo degli agenti di custodia›Titolo V
Art. 132
241 / 256Servizio negli stabilimenti e nelle sezioni per donne
In vigore dal 17 mar 1938
Negli stabilimenti e nelle sezioni per donne il servizio degli agenti è limitato alla vigilanza esterna; in caso di bisogno essi possono accedere all'interno, purchè accompagnati da una suora o da una guardiana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-132