Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo V

Art. 129

Rapporto di subordinazione e doveri degli agenti

In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti sono all'immediata dipendenza dell'autorità dirigente o di chi la rappresenta, e dei graduati del Corpo, e ne eseguono gli ordini. Terminato il servizio al quale vengono destinati, gli agenti fanno rapporto scritto al comandante o capoguardia sulle infrazioni disciplinari, quando ve ne siano state, e su qualsiasi irregolarità comunque rilevata. Gli agenti sono tenuti a fare immediatamente rapporto, anche verbale, in caso di urgenza, ed informare di tutte le novità i graduati d'ispezione. Gli agenti debbono in special modo: 1) soddisfare puntualmente tutti gli obblighi ad essi imposti non solo dal regolamento ma anche dalle disposizioni dell'autorità dirigente e di quella giudiziaria, secondo le rispettive loro competenze; 2) vigilare, nell'interno dello stabilimento, sugli appaltatori, sui loro rappresentanti e commessi, sugli operai liberi ammessi al lavoro nello stabilimento, affinché nessuno contravvenga alla disciplina; 3) conservare scrupolosamente tutte le chiavi dei locali ricevute ogni mattina dal comandante o capoguardia, riconsegnandogliele dopo disimpegnati i vari servizi loro affidati; 4) custodire e sorvegliare costantemente i detenuti ovunque si trovino, accompagnandoli sempre in ogni movimento che loro occorra compiere e vigilando affinché, specialmente pei detenuti soggetti all'isolamento o privi del permesso di colloquio, nessuna comunicazione avvenga che non sia consentita dai regolamenti; 5) eseguire le ronde prescritte e fare immediatamente rapporto al comandante o capoguardia di ogni fatto che essi avvertano o venga a loro cognizione, e che possa, in qualsiasi modo, interessare la disciplina, l'ordine e la sicurezza dello stabilimento; 6) vigilare perché dai detenuti si osservino le prescrizioni di ordine o di pulizia che li riguardano; 7) trattare sempre i detenuti con umanità, ma con giustizia e fermezza, e mai tenere con essi discorsi che non siano richiesti o giustificati da ragioni di servizio; 8) perquisire attentamente i detenuti all'ingresso dello stabilimento e all'uscita, quando si recano alle udienze e ai colloqui o ne ritornano, quando entrano nei laboratori, nella scuola, nelle celle di punizione e ne escano, nonché ogni qualvolta la perquisizione sia ordinata dai superiori; 9) sorvegliare attentamente che i detenuti ammessi al lavoro vi attendano senza interruzione, non deteriorino, disperdano, distruggano o sottraggano le materie, i manufatti, e gli utensili loro affidati; 10) verificare giornalmente alla cessazione del lavoro, il numero e la specie degli utensili consegnati ai detenuti per accertarsi che niuno ne sia stato disperso o sottratto, denunziando l'autore della dispersione o della sottrazione; 11) scortare i condannati che vanno a lavorare fuori dello stabilimento, ed usare le maggiori possibili precauzioni per impedire discorsi o relazioni fra essi e gli estranei, e per prevenire colpi di mano, evasioni, ecc.; 12) tenere la caserma in ordine perfetto e colle sole suppellettili stabilite dal regolamento, non portarvi armi di alcuna specie, nè lasciare esposti a possibili trafugamenti abiti, danaro, ed oggetti di valore. In nessun caso gli agenti possono infliggere punizioni ai detenuti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-129

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Rapporto di subordinazione e doveri degli agenti (Art. 129 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo