Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 137
Servizio del sopravvitto
In vigore dal 17 mar 1938
L'agente preposto alla tenuta delle scritturazioni che riguardano le richieste, le distribuzioni e la contabilità del sopravvitto, vigila che le richieste dei detenuti siano contenute nei limiti stabiliti, che la spesa non oltrepassi il peculio disponibile, che ai detenuti vengano effettivamente dati gli alimenti e le bevande loro consentite, e che nessun abuso si commetta in tale servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-137