Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 137

Servizio del sopravvitto

In vigore dal 17 mar 1938
L'agente preposto alla tenuta delle scritturazioni che riguardano le richieste, le distribuzioni e la contabilità del sopravvitto, vigila che le richieste dei detenuti siano contenute nei limiti stabiliti, che la spesa non oltrepassi il peculio disponibile, che ai detenuti vengano effettivamente dati gli alimenti e le bevande loro consentite, e che nessun abuso si commetta in tale servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-137

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Servizio del sopravvitto (Art. 137 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo