Art. 137 · Servizio del sopravvitto
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 137

102 / 256

Servizio del sopravvitto

In vigore dal 17 mar 1938
L'agente preposto alla tenuta delle scritturazioni che riguardano le richieste, le distribuzioni e la contabilità del sopravvitto, vigila che le richieste dei detenuti siano contenute nei limiti stabiliti, che la spesa non oltrepassi il peculio disponibile, che ai detenuti vengano effettivamente dati gli alimenti e le bevande loro consentite, e che nessun abuso si commetta in tale servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-137