Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 139

Servizio di ronda

In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti incaricati del servizio di ronda durante la notte nell'interno dello stabilimento hanno lo speciale compito di assicurarsi che gli agenti di guardia compiano esattamente tutti i loro doveri. La guardia scelta o la guardia più anziana tra gli agenti che sono destinati al servizio di ronda assume di regola le funzioni di capo-ronda, ed ha l'obbligo di riferire, appena ultimato il servizio, o anche prima se occorra, al graduato più elevato in quel momento di servizio nello stabilimento quanto di irregolare gli fosse occorso di rilevare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-139

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Servizio di ronda (Art. 139 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo