Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 143

Doveri dei capi d'arte e dei sottocapi d'arte

In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti capi d'arte hanno i seguenti speciali doveri: 1) ricevono in consegna le macchine, gli strumenti e gli utensili della lavorazione, e ne sorvegliano il normale uso e la regolare conservazione; 2) ritirano dal funzionario incaricato le materie da lavoro, dandone ricevuta nell'apposito registro, e distribuiscono ai lavoranti quelle occorrenti per la confezione dei manufatti; 3) rispondono della regolare confezione dei manufatti; 4) impediscono che nessun lavoro sia eseguito senza regolare ordine scritto rilasciato dalla direzione; 5) prendono nota a tergo degli ordini di lavoro delle materie impiegate e della mercede spettante al detenuto; 6) controllano, ad ogni cessazione dal lavoro, con lo eventuale ausilio delle guardie addette alla sorveglianza dei lavoranti, l'esistenza degli strumenti ed utensili indicati al n. 1, facendoseli riconsegnare dai lavoranti stessi prima di lasciare il posto di lavoro e conservandoli in appositi locali od armadi le cui chiavi devono essere da loro tenute; 7) istruiscono e dirigono i lavoranti, vegliano che questi osservino le norme del mestiere, che non sciupino materiali e che attendano al lavoro con diligenza; 8) provvedono, insieme agli agenti addetti alla sorveglianza, che dai lavoranti siano rispettate le norme disciplinari e curati l'ordine e la pulizia del laboratorio. Il sottocapo d'arte coadiuva il capo d'arte nell'adempimento dei doveri indicati nei nn. 4, 6, 7 e 8 quando sia presente, e lo sostituisce in caso di assenza. I doveri di cui ai nn. 4, 6 e 8 spettano solo agli agenti addetti alla sorveglianza dei lavoranti quando manchino il capo d'arte ed il sottocapo d'arte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-143

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Doveri dei capi d'arte e dei sottocapi d'arte (Art. 143 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo