Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 147
Agenti per i manicomi giudiziari e per le case di cura e di custodia
In vigore dal 17 mar 1938
Nei manicomi giudiziari e nelle case di cura e di custodia sono destinati gli agenti nei quali si riconoscono particolari attitudini all'assistenza dei ricoverati, nonché un congruo numero di agenti infermieri specializzati a norma dell'.
Agli agenti destinati a prestare servizio nei manicomi e nelle case di cura e di custodia è concessa l'indennità giornaliera. di L.
0,70.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-147