Art. 147 · Agenti per i manicomi giudiziari e per le case di cura e di custodia
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 147

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Agenti per i manicomi giudiziari e per le case di cura e di custodia

In vigore dal 17 mar 1938
Nei manicomi giudiziari e nelle case di cura e di custodia sono destinati gli agenti nei quali si riconoscono particolari attitudini all'assistenza dei ricoverati, nonché un congruo numero di agenti infermieri specializzati a norma dell'. Agli agenti destinati a prestare servizio nei manicomi e nelle case di cura e di custodia è concessa l'indennità giornaliera. di L. 0,70.
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